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Associazione “ANTICHE VIE DEL SALE”

S T A T U T O

Gli Enti pubblici, le aziende private, i consorzi di promozione turistica, del territorio e dei prodotti tipici e le reti di imprese, italiani, europei, situati sulle Antiche Vie del Sale - Strade del Mare (con ciò intendendo sia i percorsi di terraferma che portavano al mare, sia le rotte marittime e non, per il trasporto dei prodotti), si costituiscono in associazione al fine di valorizzare gli antichi percorsi, coinvolgere nuovi soggetti e investire risorse nella promozione culturale, turistica, dei prodotti tipici e socioeconomica dei territori attraversati.
Lo scopo dell’Associazione è di fornire una base comune ai diversi livelli di governo territoriale, favorendo la collaborazione di rappresentanti delle comunità locali e regionali, lo scambio di idee e di esperienze e una sempre maggiore integrazione tra realtà diverse.
Si prefigge inoltre di rapportarsi e collaborare con analoghe associazioni italiane ed europee animate dai medesimi scopi.
Infine promuove l’organizzazione di mercati ed eventi finalizzati alla promozione dei prodotti tipici legati ai territori situati sulle Antiche Vie del Sale.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E’ costituita, ai sensi della Legge 383 del 2000, l’Associazione denominata “Antiche Vie del Sale”.
La sede sociale è presso il Frantoio di Roccanegra in Chiusavecchia (IM); l’Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e unità locali destinate a botteghe tipiche e punti di informazione turistica.
L’Associazione avrà durata sino al 31/12/2050, con possibilità di rinnovo.

Art. 2 – Gli ambiti territoriali di riferimento

Il percorso principale è quello che dalla costa ligure-provenzale porta al Piemonte, alla Valle d’Aosta, alla Francia nord-orientale, alla Svizzera e alla Germania.
Eventuali varianti o integrazioni, motivate scientificamente e rilevate tecnicamente, dovranno essere accolte ed approvate dall’Assemblea dei Soci, che potrà avvalersi del parere espresso dal Comitato Scientifico.

Art. 3 – Scopi
L’Associazione non ha fini di lucro; lo scopo sociale è quello di:
a) promuovere proficue relazioni con il Consiglio d’Europa, con le Istituzioni comunitarie e con Enti e Associazioni ad essi collegati;
b) rafforzare e armonizzare le relazioni con i governi nazionali;
c) istituire e confermare una stretta collaborazione con l’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali Europei;
d) promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi, relativamente alla valorizzazione del percorso, con gli altri itinerari italiani ed europei;
e) svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, coordinare e valorizzare le Vie del Sale;
f) riunire e coordinare tutti gli Enti pubblici e privati europei sulle Vie del Sale – Strade del Mare, che ad ogni titolo operino per lo sviluppo, la conoscenza e la valorizzazione degli itinerari delle Vie del Sale;
g) promuovere la tutela, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi toccati dalle Vie del Sale;
h) accogliere nella struttura associativa altre “aree strada” ovvero le varianti del percorso;
i) tutelare e favorire i percorsi, sostenendo e promuovendo, presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una loro migliore fruizione, in una logica di turismo sostenibile;
j) concertare e promuovere iniziative unitamente ai soggetti impegnati nel progetto di valorizzazione di altri Itinerari Culturali Europei;
k) promuovere e organizzare iniziative per i giovani, al fine di valorizzare la conoscenza delle loro radici nazionali e consolidare la comune identità europea;
l) armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica, e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali.
m) monitorare, studiare analizzare il comparto turistico locale attraverso il confronto con il mercato globale e la concorrenza proponendo e coordinando le strategie comuni;
n) promuovere in maniera mirata e coordinata tutti i territori dell’ambito territoriale interessato, le tradizioni, le attività e le imprese dei Comuni collaborando con altre associazioni, enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione di fiere e congressi, press tour, ecc.;
o) raggiungere elevati standard di efficienza nella salvaguardia e nella valorizzazione integrata delle risorse ambientali;
p) elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura turistica, economica, sociale, culturale, ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti, agenzie turistiche e tour operators;
q) produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
L’Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione potrà aderire ad altre associazioni ed enti, che svolgano attività nell’ambito di analogo oggetto sociale senza rinunciare alla propria denominazione.

Art. 4 – Associati

1) Possono essere membri dell’Associazione gli Enti Pubblici, anche di altre nazioni, purché costituiti conformemente alle leggi dei rispettivi Stati di appartenenza e sulla base dei principi sanciti dall’Unione Europea, e comunque negli ambiti territoriali di riferimento, di cui all’art. 2.
Saranno inoltre ammessi aziende private, consorzi e reti di imprese di valorizzazione e tutela di prodotti tipici e del territorio ed attività imprenditoriali private purché legate agli ambiti territoriali di riferimento, di cui all’art. 2.

2) Sono previste le seguenti categorie associative:

a) Soci fondatori: sono tutti i soggetti pubblici che con atto formale dell’organo deliberante, da farsi pervenire presso la sede legale, hanno aderito all’Associazione entro il 27 dicembre 2010;
b) Soci ordinari: sono i soggetti pubblici e privati che con le stesse modalità hanno aderito all’Associazione in data successiva al 27 dicembre 2010;
L’Assemblea potrà altresì nominare Soci Onorari e Benemeriti tra i soggetti pubblici e privati che per la loro personalità, per la frequenza all’Associazione, o per aver contribuito finanziariamente o per aver svolto attività riconosciuta a favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto la crescita e la valorizzazione. I Soci Onorari e Benemeriti hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 5 – Amici delle Antiche Vie del Sale

Amici delle Antiche Vie del Sale sono le associazioni, fondazioni, enti pubblici, privati e persone fisiche che, anche non versando contributi economici, svolgono attività a sostegno del progetto complessivo di valorizzazione delle Antiche Vie del Sale e che hanno sottoscritto con l’Associazione un Protocollo di Intesa.
Possono partecipare ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto.

Art. 6 – Recesso ed esclusione

Recesso: oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere l’associato che non sia più in grado di sostenere gli obblighi sociali.
La comunicazione di recesso dovrà pervenire all’Ufficio di Presidenza entro il 31 ottobre dell’anno solare precedente a quello di efficacia del recesso.
Esclusione: l’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea nei confronti dell’associato che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) non abbia versato la quota associativa e non abbia ottemperato ad eventuale sollecito del Presidente nel termine di 180 giorni dalla notifica;
c) svolga documentata attività in concorrenza o contraria agli interessi dell’Associazione.
Le deliberazioni adottate per l’esclusione sono notificate al Socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; il ricorso contro l’esclusione, a pena di decadenza, deve essere presentato con identiche modalità all’Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell’esclusione e l’eventuale suo accoglimento da parte dell’Ufficio di Presidenza, che si deve pronunciare entro 30 giorni dalla notifica, non dà diritto ad alcun risarcimento danni.
Il recesso o l’esclusione dei soci non danno diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
a) Assemblea degli Associati
b) Ufficio di Presidenza
c) Presidente e Vice Presidente
d) Comitato Scientifico
Salvo per il Comitato Scientifico, che in virtù del suo carattere di studio e di importante risorsa storica non può avere scadenza, gli altri componenti degli organi sociali rimangono in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti.
E' facoltà delle Regioni territorialmente interessate dalle Antiche Vie del Sale avere una rappresentanza istituzionale all'interno dell'Assemblea dell'Associazione. Il rappresentante di diritto è il Presidente della Regione oppure un suo delegato, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente della Regione. Il rappresentante della Regione non ha diritto di voto.

Art. 8 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è composta dal Legale Rappresentante, o suo delegato, di ogni Socio fondatore, Socio ordinario pubblico e privato, Socio Onorario e Benemerito. I membri del Comitato Scientifico, gli “Amici delle Antiche Vie del Sale” e gli eventuali rappresentanti delle Regioni possono partecipare ai lavori dell’Assemblea, ma non hanno diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa almeno 10 giorni prima dell’adunanza, per posta raccomandata, anche elettronica, o fax, contenente il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, con l’Ordine del Giorno.
L’Assemblea delibera in materia di:
a) indirizzi e linee generali dell’Associazione;
b) bilancio preventivo e consuntivo;
c) determinazione del numero dei membri dell’Ufficio di Presidenza;
d) elezione di tutti membri dell'Ufficio di Presidenza, sia pubblici sia privati; hanno diritto di essere eletti i rappresentanti o ex rappresentanti dei Soci fondatori;
e) determinazione dell’importo della quota associativa;
f) ratifica ed esclusione degli associati;
g) modifiche dello Statuto e approvazione di eventuale Regolamento attuativo dello stesso, predisposto dall’Ufficio di Presidenza;
h) nomina, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, dei componenti dell’Organo di Revisione.
i) nomina, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, dei Soci Onorari e Benemeriti.
L’Assemblea è convocata e si riunisce almeno due volte all’anno, entro il 30 novembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo; si riunisce altresì per iniziativa dell’Ufficio di Presidenza o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dell’Assemblea degli associati, previa indicazione degli argomenti da trattare; in questo ultimo caso l’Assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica, o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.
L’Assemblea è validamente costituita:
- in prima convocazione quando intervenga la metà più uno degli associati con diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché siano presenti i 2/3 dell'Ufficio di Presidenza.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti; per il punto g) di questo articolo è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, purché partecipi la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, mentre per lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto (principio “una testa un voto”). Non hanno diritto di voto i Soci che non hanno versato la quota sociale.

Art. 9 – Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto da un numero di componenti compreso tra 5 e 9, comunque sempre in numero dispari, elevabile fino ad un massimo di 15 in caso di ampliamento dei soci oltre le 50 adesioni. Il numero dei componenti dell’Ufficio di Presidenza è determinato dall’Assemblea dei Soci. L'Ufficio di Presidenza resta in carica per tre anni. Per Statuto fanno parte dell’Ufficio di Presidenza:
- il Presidente, nominato tra la rappresentanza pubblica dell'Associazione;
- il Vice-Presidente, nominato tra la rappresentanza privata dell’Associazione (in caso di mancata nomina è data facoltà di nominare un Socio pubblico);
- almeno 1 membro nominato tra i Soci privati dell’Associazione (se presenti);
Dovrà comunque essere conservato il principio secondo cui almeno metà più uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza dovranno essere nominati tra i Soci pubblici.
L’Ufficio di Presidenza elegge il Presidente, nominato tra i Soci pubblici, ed il Vice Presidente, nominato tra i Soci privati (in caso di mancata nomina è data facoltà di nominare un Socio pubblico).
- attua e sviluppa con atti concreti gli indirizzi e le linee generali approvate dall'Assemblea attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione;
- nomina il Segretario Generale e l'eventuale Tesoriere;
- nomina i membri del Comitato Scientifico;
- nomina eventuali Commissioni temporanee ristrette per la realizzazione di specifici progetti o iniziative;
- sottoscrive i Protocolli di Intesa con gli “Amici delle Antiche Vie del Sale”;
- nomina, se ritenuto necessario per il migliore svolgimento della gestione associativa, persone fisiche e soggetti giuridici di fiducia, all'interno o all'esterno dell'Associazione, per lo svolgimento di incarichi diversi;
- propone eventuali Regolamenti attuativi, approvati poi dall'Assemblea;
L’Ufficio di Presidenza è convocato su iniziativa del Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca l’Ufficio di Presidenza entro 15 giorni dalla richiesta.
La convocazione avviene tramite posta raccomandata, anche elettronica, o fax, almeno 7 giorni prima dell’adunanza, con indicazione di luogo, data, ora e argomenti all’Ordine del Giorno.
L’Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando intervengano almeno tre componenti di cui la maggioranza pubblica.
Si precisa che nel caso si verifichi un susseguirsi di numero tre riunioni consecutive senza maggioranza pubblica si intenderà validamente costituita anche con maggioranza privata e potrà regolarmente deliberare.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza partecipa il Segretario Generale.
Ai membri dell'Ufficio di Presidenza sono riconosciuti eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.
L’Ufficio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Qualora venga a mancare un componente, l’Assemblea provvede alla sostituzione nel corso della prima Assemblea utile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

Art. 10 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti tra i membri dell'Ufficio di Presidenza nominati dall'Assemblea. Il Presidente è eletto tra i soli Amministratori dei Comuni membri dell’Associazione, mentre il Vice-Presidente può essere pubblico Amministratore oppure Socio privato. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dall'Ufficio di Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché superiore ad un terzo degli aventi diritto al voto.
Il Presidente rappresenta l’Associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi sociali e del rispetto dello Statuto, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza; detiene la possibilità di attribuire deleghe operative ai membri dell’Ufficio di Presidenza ed attua, anche con la loro collaborazione, gli indirizzi gestionali dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 11 – Comitato Scientifico

E’ istituito un Comitato Scientifico avente funzioni di consulenza e di proposta oltre che collaborare ai programmi ed alle iniziative su mandato dell’Ufficio di Presidenza.
Tale Comitato Scientifico sarà composto da 2 membri di diritto e da altri membri nominati dall’Ufficio di Presidenza aventi specifiche competenze tecnico-scientifiche oppure scelti tra i Soci Onorari e Benemeriti.
Ai membri del Comitato Scientifico sono riconosciuti eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 12 – Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale e il Tesoriere sono nominati dal Presidente, anche all’interno dell’Assemblea, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza, che ne determina l’eventuale compenso.
Il Segretario Generale dura in carica cinque anni ed è rinominabile, collabora con il Presidente e con l’Ufficio di Presidenza per il coordinamento, lo sviluppo e la promozione dei progetti associativi, assiste alle riunioni e verbalizza le decisioni degli Organi Sociali; collabora con il Tesoriere nella redazione illustrativa del rendiconto annuale delle attività gestite dall’Associazione.
Il Tesoriere dura in carica cinque anni ed esercita la funzione contabile, redige, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, corredato dalle relazioni accompagnatorie, provvede all’incasso delle entrate dell’Associazione ed al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli organi sociali.
Al Segretario Generale e al Tesoriere sono riconosciuti eventuali indennità e rimborsi delle spese sostenute nell’espletamento delle loro funzioni.
Qualora l’Ufficio di Presidenza ne rilevi l’opportunità le funzioni di Segretario Generale e di Tesoriere possono essere attribuite ad un unico soggetto.
Le operazioni di incasso e pagamento sono eseguite tramite uno o più istituti di credito, mediante rapporti di conto corrente e di deposito bancario.
Possono essere accordate al Presidente e al Segretario Generale anticipazioni in denaro in conto di spese per l’esercizio delle rispettive funzioni, con limite stabilito dall’Assemblea.

Art. 13 – Finanza e patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da immobilizzazioni materiali e immateriali di proprietà dell’Associazione stessa.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dagli associati;
b) da eventuali quote straordinarie deliberate dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
c) da contributi economici dello Stato, delle Regioni, della UE e di altri Enti o soggetti, pubblici e privati;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
La quota associativa annuale, che i Soci fondatori e i Soci ordinari sono tenuti a versare, è deliberata dall’Assemblea, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, e deve essere versata dai Soci entro il 30 aprile dell’esercizio di competenza.
L’entità della quota annua comunque potrà essere diversificata per tipologia di Ente e commisurata al numero degli abitanti e alla superficie del territorio.
L’Assemblea dei Soci all’atto dell’insediamento decide l’importo della quota una tantum dovuta dai Soci ordinari che aderiranno successivamente alla costituzione dell’Associazione, da versarsi al momento dell’adesione.

Art. 14 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’esercizio di riferimento dagli organi dell’Associazione.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Entro il 30 novembre di ogni anno l’Assemblea approva il bilancio preventivo per l’esercizio in corso.

Art. 15 – Organo di Revisione

L’Organo di Revisione dei Conti è composto da uno a tre membri, designati dall’Assemblea.
L’Organo, se di composizione collegiale, determina al proprio interno il Presidente, ed esercita la funzione di controllo sull’amministrazione dell’Associazione. Esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige apposite relazioni accompagnatorie; può partecipare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea, con diritto di eventuale rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle funzioni.
L'Organo di Revisione resta in carica per tre anni e comunque decade alla scadenza del mandato dell'Ufficio di Presidenza.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità, preferibilmente ricadenti sul territorio dei Soci.

Art. 17 – Disposizioni generali

Qualunque controversia, derivante o connessa al presente atto e i rapporti tra associati dallo stesso atto dipendenti, sarà di esclusiva competenza del foro di Imperia, con applicazione del diritto italiano.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.
Il presente Statuto, considerata la validità dell'adunanza, viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci svoltasi il 18 marzo 2014 presso la Sala consiliare del Comune di Pieve di Teco (Imperia). Lo stesso entra in vigore a far data dalla sua approvazione.

Pieve di Teco, lì 18 marzo 2014

 

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